Nello scenario economico italiano ed europeo, le micro imprese sono una componente fondamentale che spesso viene sottovalutata quando si analizzano le dinamiche produttive e occupazionali: piccole realtà imprenditoriali che costituiscono la spina dorsale dell’economia nazionale, generando posti di lavoro, innovazione e crescita locale in settori diversificati.
Comprendere cosa sia una micro impresa e quali requisiti debba soddisfare risulta essenziale non solo per chi intende avviare una nuova attività, ma anche per imprenditori già operativi che devono verificare la propria classificazione ai fini fiscali, amministrativi e per accedere a finanziamenti agevolati.
La distinzione tra micro impresa, piccola impresa e media impresa non è meramente terminologica ma comporta conseguenze pratiche rilevanti. Diverse normative prevedono agevolazioni specifiche, semplificazioni amministrative e opportunità di finanziamento riservate esclusivamente alle micro imprese, rendendo cruciale la corretta identificazione della categoria di appartenenza. Inoltre, la normativa europea e quella italiana presentano alcune differenze nei parametri utilizzati per definire una micro impresa, creando una duplice prospettiva che gli imprenditori devono saper navigare con consapevolezza.
Definizione di micro impresa
La definizione di micro impresa è stata codificata a livello europeo dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea, successivamente recepita in Italia con il Decreto Ministeriale del 18 aprile 2005.
Secondo questa normativa comunitaria, una micro impresa è un’entità che occupa meno di dieci dipendenti e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a due milioni di euro. Parametri che costituiscono oggi il riferimento principale per determinare se un’attività imprenditoriale rientra nella categoria delle micro imprese secondo gli standard europei.
La Commissione Europea utilizza il termine “impresa” in senso ampio, riferendosi a qualsiasi entità che svolga un’attività economica, indipendentemente dalla forma giuridica adottata. Rientrano quindi nella definizione le ditte individuali, le imprese familiari, le società di persone come SNC e SAS, le società di capitali come SRL e SPA, nonché le cooperative e le associazioni che svolgono attività economiche.
Ancora, un aspetto importante da sottolineare riguarda il calcolo del numero di occupati. Non vengono considerati solamente i dipendenti in senso stretto, ma anche i titolari e i soci che contribuiscono con il proprio lavoro all’attività dell’impresa. Pertanto, una ditta individuale con il solo titolare viene già conteggiata come avente un occupato, mentre una società con due soci operativi e otto dipendenti raggiungerebbe il limite massimo di dieci occupati previsto per le micro imprese.
La definizione nella legge italiana
La normativa italiana ha introdotto una definizione parzialmente diversa attraverso l’articolo 2435-ter del Codice Civile, che fissa limiti dimensionali più restrittivi per alcune finalità specifiche, in particolare per quanto riguarda gli obblighi di bilancio.
Secondo il Codice Civile italiano, una micro impresa presenta un totale dell’attivo dello stato patrimoniale non superiore a 220.000 euro, ricavi delle vendite e delle prestazioni non superiori a 440.000 euro e dipendenti occupati in media durante l’esercizio non superiori a cinque unità. Si tratta pertanto di una definizione nazionale che risulta essere più stringente di quella europea, creando una doppia categoria a seconda del contesto normativo di riferimento.
La distinzione tra le due definizioni ha implicazioni pratiche significative. Per accedere ai finanziamenti europei e alle agevolazioni comunitarie si applica la definizione della Commissione Europea con il limite di dieci occupati e due milioni di euro di fatturato. Per determinare invece gli obblighi di bilancio semplificato previsti dalla normativa italiana si utilizzano i parametri più restrittivi dell’articolo 2435-ter del Codice Civile. Gli imprenditori devono quindi essere consapevoli di quale definizione si applica al contesto specifico in cui operano.
Requisiti della micro impresa
I requisiti per essere classificati come micro impresa devono essere analizzati considerando tre dimensioni fondamentali: il numero di occupati, il fatturato annuo e il totale di bilancio. Secondo la normativa europea, questi parametri sono cumulativi per quanto riguarda gli occupati e alternativi per quanto riguarda fatturato e bilancio. Ciò significa che un’impresa deve necessariamente avere meno di dieci occupati e contemporaneamente non superare i due milioni di euro di fatturato oppure di totale di bilancio.
Il calcolo degli occupati viene effettuato considerando le unità lavorative-anno, ovvero il numero medio di dipendenti occupati durante l’esercizio convertito in equivalenti a tempo pieno. Un dipendente che lavora per sei mesi conta come 0,5 unità lavorativa-anno, mentre due dipendenti part-time al cinquanta percento equivalgono a un’unica unità lavorativa-anno.
Per quanto riguarda il fatturato, si considera il valore dei ricavi delle vendite e delle prestazioni registrati durante l’esercizio. Il dato è facilmente identificabile nel conto economico dell’impresa e rappresenta il volume d’affari complessivo generato dall’attività. Il totale di bilancio si riferisce invece al valore complessivo dell’attivo patrimoniale, ovvero la somma di tutte le voci dell’attivo dello stato patrimoniale al termine dell’esercizio.
I collegamenti con altre imprese
Un elemento essenziale nella determinazione dello status di micro impresa riguarda la struttura proprietaria e i collegamenti con altre imprese. La normativa distingue tra imprese autonome, imprese associate e imprese collegate, ciascuna con implicazioni diverse sul calcolo dei requisiti dimensionali. Un’impresa è considerata autonoma quando è totalmente indipendente o quando detiene partecipazioni inferiori al venticinque percento in altre imprese e nessun altro soggetto detiene partecipazioni superiori al venticinque percento in essa.
Le imprese associate sono quelle che stabiliscono partnership economiche con altre imprese attraverso partecipazioni comprese tra il venticinque e il cinquanta percento del capitale o dei diritti di voto. In questi casi, per calcolare se l’impresa rispetta i requisiti dimensionali della micro impresa, è necessario sommare proporzionalmente i dati relativi alle imprese associate. Il meccanismo impedisce che gruppi di imprese formalmente separate ma sostanzialmente collegate possano beneficiare indebitamente delle agevolazioni riservate alle micro imprese.
Le imprese collegate sono invece quelle in cui una società esercita un’influenza dominante attraverso partecipazioni superiori al cinquanta percento. Per queste imprese i dati relativi a occupati, fatturato e bilancio devono essere consolidati, sommando integralmente i valori di tutte le imprese collegate. In questo modo ci si assicura che solo le realtà effettivamente piccole possano accedere ai benefici previsti per le micro imprese, escludendo i gruppi imprenditoriali che attraverso strutture societarie articolate mascherano dimensioni ben superiori.
Le eccezioni
Esistono alcune eccezioni significative alle regole sulla partecipazione. Determinati tipi di investitori qualificati possono detenere partecipazioni superiori al venticinque percento senza che l’impresa perda lo status di autonoma, purché tali investitori non siano collegati tra loro. Rientrano in questa categoria le società pubbliche di partecipazione, i fondi di venture capital, i business angels, le università e i centri di ricerca senza scopo di lucro, gli investitori istituzionali e le autorità locali autonome con bilancio inferiore a dieci milioni di euro.
Un altro requisito fondamentale riguarda la continuità nel tempo. Per essere classificata come micro impresa, un’entità non deve superare due dei tre parametri dimensionali per due esercizi consecutivi. Un’impresa che temporaneamente supera uno o due limiti per un singolo esercizio mantiene la classificazione, ma se la situazione si protrae per due anni consecutivi perde lo status di micro impresa.
La normativa prevede infine semplificazioni significative per le micro imprese negli obblighi di bilancio. Secondo l’articolo 2435-ter del Codice Civile italiano, le micro imprese che rispettano i parametri nazionali più restrittivi possono redigere un bilancio semplificato composto solamente da stato patrimoniale e conto economico, senza l’obbligo di predisporre la nota integrativa e la relazione sulla gestione.